Report – Regime        fiscale per le associazioni sportive        dilettantistiche
Report sulle associazioni sportive dilettantistiche: dalla dichiarazione fiscale, alle agevolazioni per chi le sostiene
Tra gli enti non        commerciali che operano senza fini di lucro sono        sicuramente meritevoli di particolare attenzione le        associazioni sportive dilettantistiche. Tali        associazioni negli ultimi tempi sono state        fattivamente promosse attraverso legislazioni        favorevoli sia in campo civilistico che in campo        tributario. Diversi incentivi sono stati previsti        per tali tipi di istituzioni; infatti è da molti        anni prevista la possibilità di inserire nella        dichiarazione dei redditi come spese detraibili        nella misura del 19 per cento, le spese inerenti        l’iscrizione annuale e l’abbonamento fatto per la        pratica sportiva di ragazzi tra i 5 ed i 18 anni        nelle palestre, piscine, ed altre associazioni di        carattere sportivo. Ancora tra le agevolazioni        troviamo la possibilità per le associazioni sportive        dilettantistiche di usufruire delle concessioni        demaniali marittime pagando un canone che è il 50        per cento di quello normalmente previsto. Questi        sono solo alcuni esempi di come il legislatore si        sia impegnato a favorire le attività sportive e di        conseguenza anche le associazioni che ne permettono        lo svolgimento.
       Definizione – Vediamo        nel dettaglio i requisiti che deve possedere un’        associazione per definirsi sportiva dilettantistica.        L’ associazione , secondo le norme di codice civile,        può nascere attraverso un atto pubblico ( atto        redatto da un notaio), scrittura privata autenticata        ( il notaio attesta solo l’ identità anagrafica dei        componenti) o scrittura privata registrata ( senza        ausilio di un notaio). L’ associazione dovrà        redigere un’ atto ed uno statuto costitutivo. Nell’        atto saranno riversati tutti i dati inerenti la        costituenda associazione, come i dati dei fondatori,        la sede legale, la denominazione sociale, ecc.
Lo statuto invece        disciplina le modalità operative dell’ associazione,        e pertanto fisserà le regole necessarie per il        raggiungimento dello scopo sociale. In particolare        lo statuto di una associazione sportiva        dilettantistica dovrà contenere:
       ·               Un’ oggetto sociale che        riguarda l’ organizzazione di attività sportive        dilettantistiche, compresa l’ organizzazione        didattica;
       ·               Assenza di fini di        lucro e la previsione che tutti gli utili non        potranno essere comunque suddivisi fra gli        associati;
       ·               Denominazione dell’        associazione ed a chi spetta la rappresentanza        legale;
       ·               Le norme sull’        ordinamento interno e le modalità di scioglimento        dell’ associazione;
       ·               L’ obbligo in caso di        scioglimento di devoluzione ai fini sportivi del        patrimonio dell’ associazione.
Successivamente        definiti questi passi, condizione essenziale per il        riconoscimento dello status di associazione sportiva        dilettantistica e per godere delle agevolazioni        fiscali occorre che l’ associazione venga iscritta        ad un apposito registro tenuto dal Coni. Il registro        è suddiviso nelle seguenti sezioni:
       ·               Associazioni sportive        dilettantistiche senza personalità giuridica;
       ·               Associazioni sportive        dilettantistiche con personalità giuridica;
       ·               Società sportive        dilettantistiche costituite sotto forma di        cooperative o di società di capitali senza fini di        lucro.
Fatto questo occorre        registrare presso un ufficio dell’ Agenzia delle        entrate l’ atto costitutivo e lo statuto effettuando        il pagamento dell’ imposta di registro ( pari a €        168,00). Entro 30 giorni da quest’ adempimento        occorrerà presentare la denuncia di inizio attività        e la contestuale richiesta di partita iva / codice        fiscale per l’ associazione( operazione gratuita).        Il modello AA7/8 con cui effettuare la comunicazione        è disponibile presso gli uffici dell’ agenzia delle        entrate è va consegnato allegando copia dell’ atto        costitutivo.
Regime        di tassazione        imposte dirette – Le associazioni sportive        dilettantistiche essendo enti non commerciali devono        assoggettarsi allo speciale regime fiscale previsto        per tali enti. In alternativa è però possibile        usufruire , ai sensi della legge 398/91, di uno speciale regime agevolato.
Per accedere a tale        tipo di regime è necessario che nel periodo        precedente alla richiesta l’ associazione abbia        ottenuto dei ricavi non superiori a 250.000 euro. In        caso di associazione di nuova costituzione è        possibile optare per tale regime a condizione che si        preveda che nell’ anno successivo non si superi        detto limite.
Oltre a questo        occorre naturalmente che l’ associazione non abbia        scopo di lucro, che abbia nell’ oggetto sociale lo        svolgimento di attività sportiva dilettantistica,        compresa attività didattica e che sia iscritta ad un        regolare registro tenuto dal Coni.
Il regime fiscale        agevolato in base alla legge n. 398/91 permette si        determinare il reddito imponibile applicando ai        proventi di natura commerciale un coefficiente di        redditività pari al 3 per cento. A tale coefficiente        occorrerà aggiungere le plusvalenze patrimoniali.
Ai fini Irap , l’        imposta regionale sulle attività produttive, dovuta        da imprese e professionisti per coprire le spese di        assistenza sanitaria, occorre distinguere se l’        associazione svolge attività istituzionale o anche        attività di natura commerciale. Nel primo caso per        determinare l’ Irap occorre sommare le retribuzioni        per lavoro dipendente ed i compensi per prestazioni        occasionali di lavoro autonomo.
Le associazioni che        svolgono anche attività commerciale e che        stabiliscono il proprio reddito attraverso il regime        forfettario devono sommare al reddito applicato in        modo forfettario ( con il 3 per cento sui ricavi        quindi) i seguenti costi ( non deducibili ai fini        Irap):
       ·               Retribuzioni pagate al        personale dipendente e quote assimilate;
       ·               Compensi erogati per        prestazioni di lavoro autonomo non abituale;
       ·               Interessi passivi.
Determinata la base        imponibile occorre applicare il 4,25 per cento sull’        intera base imponibile.
Regime        di tassazione imposte indirette – L’Iva ( imposta sul valore aggiunto)        è quella imposta indiretta che va a colpire le        transazioni economiche sino ad incidere sul        consumatore finale. Nelle fasi intermedie delle        transazioni ( cioè dal produttore sino al        consumatore finale ), l’ impresa / associazione ha        la possibilità di detrarre l’ importo pagato sugli        acquisti da quello incassato sui ricavi ( rendendo        di fatto l’ imposta neutra nei confronti dell’        imprenditore. Pertanto l’ Iva sarà determinata in        tale modo:
Iva a debito o        credito = ( Iva sulle vendite) – (Iva sugli acquisti        ) 
Per quanto riguarda        le associazioni l’ Iva è dovuta solo sulle        operazioni di natura commerciale. Di conseguenza l’        Iva che è possibile detrarre è quella solo riferita        agli acquisti di beni nell’ esercizio dell’ attività        commerciale. A tal fine occorre quindi che        l’associazione abbia una tenuta della contabilità        separata rispetto a quella istituzionale , che sia        tenuta in modo regolare e che siano conservati tutti        i documenti giustificativi di spesa.
Sono previsti due        diversi regimi forfettari per determinare l’ Iva. Il        primo previsto dalla legge 398/1991 riguarda        associazioni che hanno conseguito proventi derivanti        da attività commerciali inferiori ai 250.000 euro        durante un anno d’ imposta. Con tale regime l’ Iva        viene applicata in maniera forfettario , applicando        le seguenti percentuali sui proventi conseguiti:
       ·               50 per cento dell’ Iva        derivante da vendita di beni o servizi per attività        commerciali connessi all’ attività principale;
       ·               90 per cento dell’ Iva        a debito sulle fatture connesse a sponsorizzazioni;
       ·               66 per cento dell’ Iva        a debito per la cessioni di diritti di ripresa        televisiva o per trasmissioni radiofoniche.
Non occorre        presentare dichiarazione Iva annuale e l’ Iva a        debito può essere versata ogni tre mesi senza        maggiorazione dell’ 1 per cento ( maggiorazione        dovuta per interessi).
Un secondo regime        forfettario è quello di cui possono usufruire le attività spettacolistiche, con volume d’        affari annuo inferiore a 25.822,84 euro. Con tale        regime l’ imposta sul valore aggiunto sarà calcolata        sul 50 per cento dei proventi derivanti dall’        esercizio dell’ attività commerciale, ma senza la        possibilità di potersi detrarre l’ Iva pagata sugli        acquisti.
Per quanto riguarda        l’ imposta di registro tutti gli atti ( costitutivi        o trasformativi ) inerenti le associazioni sportive        dilettantistiche scontano un’ imposta fissa pari ad        € 168,00.
       Compensi percepiti dalle associazioni sportive        dilettantistiche– Viene trattato in maniera agevolata il compenso        percepito dalle associazioni sportive        dilettantistiche per prestazioni connesse all’        attività sportiva. Pertanto gli atleti dilettanti, i        direttori di gara, allenatori, commissari speciali,        istruttori accompagnatori, massaggiatori che        percepiscono un’ indennità o un premio in relazione        alla loro attività hanno diritto ad una particolare        esenzione per il compenso percepito.
Tali compensi non        sono infatti assoggettati a ritenuta Irpef sino all’        importo di € 7.500,00 ricevuti in un anno. Superato        tale importo verrà trattenuta una ritenuta del 23        per cento. Questa potrà essere a titolo di acconto (        e pertanto occorrerà dichiararla in dichiarazione        tra i redditi diversi ) oppure a titolo di imposta (        ed in questo caso non occorrerà inserire nulla in        dichiarazione).
       Agevolazioni per chi sostiene le associazioni        sportive dilettantistiche – La finanziaria 2007 ha concesso una        particolare agevolazione per incentivare la        diffusione di centri sportivi, palestre, club e        tutte quelle associazioni che permettono di svolgere        attività fisica e che promuovono lo sport. Viene        infatti concessa la possibilità di portare in        detrazione ( e quindi ricevere come rimborso il 19        per cento della somma spesa ) nella dichiarazione l’        importo sostenuto per l’ iscrizione e l’ abbonamento        di giovani di età compresa tra i 5 ed i 18 anni in        strutture che promuovono l’ attività sportiva        dilettantistica. L’ importo massimo che è possibile        inserire nella dichiarazione dei redditi è pari a        210,00 euro.
Viene inoltre        concessa la possibilità di inserire tra le spese        detraibili in dichiarazione, le erogazioni liberali        fatte a sostegno di associazioni sportive        dilettantistiche. La detrazione spetta nella misura        del 19 per cento dell’ importo donato , per un        massimo di 1.500 euro.
       Dichiarazione fiscale degli enti sportivi        dilettantistici –        Le associazioni sportive dilettantistiche che in un        esercizio hanno esercitato attività commerciale        devono compilare un modello che consente di        dichiarare il dovuto sia ai fini delle imposte        dirette, che dell’ Iva che dei sostituti di imposta.        Tale modello, prelevabile gratuitamente dal sito        dell’ agenzia delle entrate, è il modello        Unico – Enti non commerciali ed equiparati        .
L’ associazione dovrà        anche presentare il modello 770 se nell’ arco di un’        anno di imposta eroga almeno uno tra questi        compensi:
       ·               indennità di trasferte        o rimborsi forfettari di spesa;
       ·               premi per aver        esercitato attività sportiva;
       ·               compensi per        collaborazioni amministrative;
       ·               compensi ad        amministratori o retribuzioni ai dipendenti.
In questi casi sorge        l’ obbligo ai destinatari una certificazione annuale        ( CUD ) in cui compaiono gli importi erogati e le        ritenute operate. Inoltre l’ associazione sportiva        dovrà predisporre il mod. 770 ( tale modello è        sempre reperibile sul sito dell’ Agenzia delle        Entrate ) ed inviarlo in forma telematica.
         http://www.investireoggi.it/fisco/report-regime-fiscale-per-le-associazioni-sportive-dilettantistiche/
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